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A chi è rivolto

A coloro che vogliono fare pubblicità sul terrotorio comunale, che necessitano di affissioni pubbliche, che necessitano di occupare il suolo pubblico comunale, anche per mercati.

Descrizione

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 816: “A decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

Il Canone unico patrimoniale è dovuto per pubblicità, affissioni, occupazioni di suolo pubblico.

Regolamento Canone unico patrimoniale

Come fare

PUBBLICITA'

E' dovuto il pagamento del Canone per l'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari o promozionali di aziende, come cartelli, scritte pubblicitarie su automobili o autocarri, striscioni, stendardi, insegne di esercizio, frecce pubblicitarie, ecc. ecc.

Si tratta della diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi (ovvero realizzati in contrasto con le norme e i regolamenti), mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse (come ad esempio le insegne delle aziende) è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione del Comune. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta all’Ufficio tecnico del Comune.

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione ai fini del pagamento del Canone nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni del Comune, oppure al Concessionario qualora il Comune abbia affidato il servizio a soggetti terzi. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione.

A seconda del tempo di esposizione, la pubblicità può essere temporanea (inferiore all'anno) o permanente (annuale).

In caso di pubblicità permanente, per le annualità successive, il versamento del canone permanente va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

AFFISSIONI

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

E' dovuto il pagamento del Canone per l'affissione di manifesti, solitamente di natura commerciale, ma anche di natura non commerciale.

Il servizio delle pubbliche affissioni pertanto è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, funebre, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare, in tempo utile, al Concessionario se è affidato il servizio a terzi, o al Comune in caso di gestione diretta, apposita richiesta scritta, con indicato il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone. I manifesti devono essere consegnati al servizio affissioni per essere affissi.

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di affissione temporanea (o giornaliera).

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

E' dovuto il pagamento del Canone in caso di occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Si tratta ad esempio delle occupazioni di aree antistanti i negozi, le distese con tavoli all'aperto o simili, le occupazioni dei cantieri e ponteggi, le occupazioni di strade per scavi, posa in opera o simili, le occupazioni con antenne di telefonia mobile o simili, le occupazioni per le fiere, per lo spettacolo viaggiante, iniziative ludiche e artistiche, ecc. ecc.

Le occupazioni sono permanenti o temporanee: sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva richiesta di autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

Di norma, non è richiesta la domanda di concessione, e quindi il pagamento del canone, per le occupazioni di breve durata, come ad esempio le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee, sono presentate all’Ufficio tecnico del Comune, fatta eccezione per quelle riguardanti il commercio, i mercati, le fiere, che vanno invece presentate all’Ufficio commercio del Comune.

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee, analogamente, possono essere prorogate.

Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio o consegna dell’autorizzazione.

Cosa serve

In ogni caso serve una preventiva dichiarazione di chi intende fare pubblicità, affissioni, occupazioni.

Cosa si ottiene

Occorre ottenere l'autorizzazione dal Comune.

Tempi e scadenze

I termini per presentare le domande e di pagamento sono indicati nel Regolamento comunale.

Quanto costa

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 837: “A decorrere 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”; trattasi del cosiddetto “Canone marcatale”.

E' dovuto il pagamento del Canone per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dove si realizzano i mercati.

Sì fanno salve e sì fa rinvio alle disposizioni di cui al Regolamento comunale dei mercati che disciplina le modalità di svolgimento dei mercati settimanali sul territorio comunale. Inoltre, analogamente, in quanto disposizioni speciali, sì fanno salve e sì fa rinvio agli altri Regolamenti comunali, disciplinari, che disciplinano lo svolgimento di manifestazioni di tipo mercatale.

Le procedure di domanda e rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate dai regolamenti speciali sui mercati a cui si fa espresso rinvio.

Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso (non spuntista) deve essere corrisposto annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti), il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell’assegnazione del posteggio, e comunque non oltre l’inizio dell’occupazione. In caso di mancato versamento l’occupazione non può iniziare.

Il Canone unico patrimoniale relativamente alla pubblicità e alle affissioni si versa su conto corrente postale n. 001034947612 (IBAN IT92W0760112800001034947612) intestato a "Comune di Bibbiano Imposta Pubblicità e Affissioni Serv. Tes." esclusivamente con il PagoPA .

Canone unico patrimoniale relativamente alle occupazioni di suolo pubblico e il Canone mercatale si versano sul conto corrente postale n. 001040461525 (IBAN IT50A0760112800001040461525) intestato a "Comune di Bibbiano – Occupazioni Suolo Pubblico – Serv. Tesoreria" esclusivamente con il PagoPA.

Casi particolari

Controlli e sopralluoghi sul territorio

Il Concessionario esterno è titolare anche del servizio di accertamento. Pertanto effettuerà controlli e anche sopralluoghi periodici sul territorio.

Accedi al servizio

Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale è stato affidato in concessione alla ditta ICA Srl.

A seguito della dichiarazione che il soggetto passivo deve presentare per la pubblicità, ovvero della richiesta che il soggetto passivo deve presentare per le affissioni, ovvero della richiesta di autorizzazione che il soggetto passivo deve presentare per avere la concessione di suolo pubblico, il Concessionario liquida il Canone dovuto e comunica quanto c'è da versare al soggetto passivo tenuto al pagamento.

E' possibile rivolgersi al Concessionario per avere qualunque tipo di informazione in merito alla pubblicità, alle affissioni e alle occupazioni di suolo pubblico.

ICA Società unipersonale Srl

www.icatributi.it

Sede Legale:
Lungotevere della Vittoria, 9 - 00195 ROMA

Sede Amministrativa:
Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia

Centralino Amministrazione: Tel. 0187 52281 -  Fax 0187 509266


L’ufficio tributi provvede agli adempimenti connessi con la gestione delle tasse ed imposte comunali

Piazza Damiano Chiesa, 2

42021 Bibbiano (Reggio Emilia)

Ulteriori informazioni

Per pratiche inerenti la PUBBLICITA' e le OCCUPAZIONI rivolgersi a:
Tel. 0187 57521
Fax 0187 5752929

Email: ced.bibbiano@icatributi.it
PEC: ced@pec.icatributi.com

Per pratiche inerenti le AFFISSIONI (manifesti da affiggere, consegna del materiale da affiggere, ecc. ecc.) rivolgersi a:

Ufficio ditta ICA Srl di zona:
Referente Sig.ra Roberta
Piazzale Cavour 27 (vicino al Centro per l'Impiego)
42027 Montecchio Emilia (RE)
Tel. 0522 863393 - Cell. 366 4071526

 E-mail: ica.montecchioemilia@icatributi.it

Allegati

Contatti

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Ultimo aggiornamento: 14-11-2023, 10:06

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