Ai fini Imu il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. Per beneficare della previsione dell’equiparazione, occorre presentare al Comune apposita comunicazione (vedi il modulo di comunicazione messo a disposizione), con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, entro il 31 dicembre dell’anno in cui si intende iniziare ad applicarla; nel caso sia già stata presentata, vale anche per gli anni successivi, a condizione che non intervengano delle modificazioni, che vanno sempre comunicate.

Per quanto concerne gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, solo a partire dall'anno 2015 e fino all'anno 2019, per espressa previsione di legge, si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A partire dall’anno 2021, il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, prevede che per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imposta municipale propria è applicata nella misura della metà.